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Tutela della Pivacy [GDPR]

Definizione

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Il regolamento generale sulla protezione dei dati (in inglese General Data Protection Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR, è un regolamento dell’Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy.

Tutela della Pivacy [GDPR]

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General Data Protection Regulation

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (in inglese General Data Protection Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR, è un regolamento dell’Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy.

Con questo regolamento, la Commissione europea intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali di cittadini dell’Unione europea e dei residenti nell’Unione europea , sia all’interno che all’esterno dei confini dell’Unione europea (UE).

Il testo, adottato il 27 aprile 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno; è operativo a partire dal 25 maggio 2018.

Il testo affronta anche il tema dell’esportazione di dati personali al di fuori dell’UE e obbliga tutti i titolari del trattamento dei dati (anche con sede legale fuori dall’Unione europea) che trattano dati di residenti nell’Unione europea ad osservare e adempiere agli obblighi previsti. Gli obiettivi principali della Commissione europea nel GDPR sono quelli di restituire ai cittadini il controllo dei propri dati personali e di semplificare il contesto normativo che riguarda gli affari internazionali unificando e rendendo omogenea la normativa privacy dentro l’UE.

Dalla sua entrata in vigore, il GDPR ha sostituito i contenuti della direttiva sulla protezione dei dati (Direttiva 95/46/CE) e, in Italia, ha abrogato gli articoli del codice per la protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196/2003) con esso incompatibili

Sicurezza dei dati

Ambito

Il regolamento si applica al trattamento dei dati personali, ed al trattamento non automatizzato dei dati conservati in un “archivio”, definito (artt. 2 e 4) in modo simile all’espressione “banca di dati”, presente nel codice della privacy italiano. Inoltre, a differenza dell’attuale direttiva, il regolamento si applica anche a imprese ed enti, organizzazioni in generale, con sede legale fuori dall’UE che trattano dati personali di residenti nell’Unione Europea. Ciò anche a prescindere dal luogo o dai luoghi ove sono collocati i sistemi di archiviazione (storage) e di elaborazione (server). Il regolamento non riguarda la gestione di dati personali per attività di sicurezza nazionale o di ordine pubblico (“le autorità competenti per gli scopi di prevenzione, indagine, individuazione e persecuzione di reati penali o esecuzione di provvedimenti penali”). Secondo la Commissione Europea “i dati personali sono qualunque informazione relativa a un individuo, collegata alla sua vita sia privata, sia professionale o pubblica. Può riguardare qualunque dato personale: nomi, foto, indirizzi email, dettagli bancari, interventi su siti web di social network, informazioni mediche o indirizzi IP di computer.”

Il regolamento disciplina il trattamento di dati personali solo delle persone fisiche (ivi compresi quelli di persone fisiche trattati in ambito professionale o associativo o situazioni similari ovvero nei rapporti tra imprese, enti e associazioni) e pertanto i dati di identificazione e simili di soggetti aventi personalità giuridica (società di capitali, aziende ed enti pubblici, associazioni e fondazioni) sono esclusi dall’applicazione del codice 

(questo non vale per le ditte individuali perché identità personale e professionale coincidono). In pratica, il campo di applicazione riguarda i dati personali di persone fisiche trattati in qualsiasi attività (professionale, economica, di interesse pubblico, associativa, ecc.) a esclusione delle sole attività della vita personale o domestica (eccezion fatta per la pubblicazione on line di dati personali di persone fisiche, anche se nell’ambito personale o domestico, in quanto si tratta di divulgazione indistinta).

In base al principio di stabilimento le sue norme si applicano ai trattamenti di dati personali posti in essere da titolari e responsabili stabiliti nell’Unione Europea, senza alcun rilievo per il luogo in cui si effettua il trattamento stesso o per il luogo in cui si trova il data subject.

La sicurezza dei dati raccolti è garantita dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento chiamati a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. A tal fine il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono che chiunque acceda ai dati raccolti lo faccia nel rispetto dei poteri da loro conferiti e dopo essere stato appositamente istruito, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri (Articolo 32). A garanzia dell’interessato il Regolamento UE 2016/679 regolamenta anche il caso di trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale (Articolo 44 e ss) e prevede che l’interessato venga prontamente informato in presenza di una violazione che metta a rischio i suoi diritti e le sue libertà (Articolo 33).

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