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Perizie informatiche

Definizione

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Le perizie informatiche in tribunale sono attività che vengono svolte da professionisti specializzati verticalmente su tematiche relative a digital forensics e cybersecurity.

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Esperti in Perizie ad uso Legale e Privato

E’ buon senso diffuso rivolgersi agli esperti prima di avventurarsi in imprese
rischiose o dall’esito incerto.
Così prima di andare sotto i ferri, facciamo tutte le analisi cliniche del caso;
prima di intraprendere un lungo viaggio, facciamo controllare l’auto, studiamo i
percorsi, ci documentiamo sugli usi, costumi e malattie endemiche dei luoghi che visiteremo.
In molte altre circostanze, pensiamo prima di decidere e di agire.
In sintesi, sapendoci ignoranti, raccogliamo informazioni utili per evitare pericolosi salti nel vuoto.
Non in modo analogo avviene quando un cliente inesperto e sprovveduto decide di acquistare un programma o un sistema ICT.
Spesso la regola è andare allo sbaraglio: si decide fidandosi della pubblicità, della presunta esperienza informatica del figlio della segretaria, delle argomentazioni commerciali (e fumose) del venditore appena uscito dal corso di formazione alla vendita.
Altre volte il cliente non ha la struttura organizzativa e le potenzialità per installare e poi utilizzare il programma applicativo e le attrezzature che il venditore propone.
Nella mia esperienza di Ctu, ho dovuto esaminare, a distanza di anni progetti ICT che non dovevano neppure iniziare.
Tutte le informazioni per sconsigliarne lo sviluppo, erano disponibili prima ancora che il progetto partisse.
Dopo anni di danni reclamati e non ammessi, di scambio di raccomandate, di
ingiunzioni ad adempiere, di memorie di avvocati, di udienze, di testimonianze contestate, finalmente il Ctu nominato dal Giudice evidenzia che il progetto era viziato fin dall’origine, perché destinato a sicuro insuccesso e, nell’interesse di entrambe le parti, non doveva iniziare.

Consigli pratici

Per prepararsi al meglio, in vista di possibili liti future, occorre osservare delle
precauzioni di tipo contrattuale e altre di tipo tecnico-organizzativo.
Sono molto importanti i contenuti del contratto iniziale di fornitura, soprattutto per quanto riguarda il dettaglio delle personalizzazioni, i tempi di realizzazione e quelli di risposta, i risultati attesi, gli utenti che possono operare contemporaneamente sull’applicazione, la disponibilità del codice sorgente, i requisiti minimi di hardware e di software, gli obblighi e le penali in caso di malfunzionamento, le garanzie di operabilità su altri sistemi operativi, i livelli di addestramento richiesti agli utenti e quant’altro i soggetti contrattuali ritengano necessario per definire le prestazioni di una parte verso l’altra.
Sono, sicuramente, da evitare contratti per la personalizzazione di un’applicazione che tengano conto come termine di misura solo il tempo speso per realizzare quanto il cliente desidera: il fornitore sarebbe troppo tentato nel seguire i desideri più strani del cliente e destabilizzanti (per l’applicazione); interventi dannosi che comunque procurerebbero fatturato al fornitore senza alcuna sua responsabilità.
Nella mia esperienza di Ctu, ho verificato che l’aspetto contrattuale è preso in
considerazione ma non con il dettaglio tecnico necessario a una futura perizia.
Nel corso della stipulazione, le parti dovrebbero procurarsi delle prove valide da utilizzare in caso di eventuale contenzioso.
Quando avviene la consegna dell’applicazione, ad esempio, è opportuno che
cliente e fornitore diano atto dell’installazione avvenuta, apponendo anche la firma e la data di installazione (con pennarello a inchiostro indelebile) su copie identiche di Cd contenenti i programmi eseguibili, gli eventuali sorgenti, i manuali di installazione e di uso, le specifiche tecniche e così via.
Tali copie potranno servire in sede di contenzioso e la loro autenticità non potrà essere messa in dubbio, poiché registrate su supporti non alterabili, datati e sottoscritti da entrambe le parti.
Può succedere che il cliente lamenti poi errori e malfunzionamenti dell’applicazione che il fornitore non riconosce.
In questo caso, mancando la collaborazione, è opportuno rivolgersi a un erito, meglio se iscritto all’albo del Tribunale, e incaricarlo di una perizia giurata.
Svolto l’incarico, il perito prepara l’elaborato, allega ad esso il Cd (datato e firmato) contenente i programmi, i dati e quant’altro necessario per documentare gli errori riscontrati, si reca in Tribunale e giura di aver svolto la perizia presso il cliente nella data certa riportata nell’elaborato stesso.
Il documento peritale costituisce un altro esempio di prova precostituita.
Risultato analogo si otterrebbe depositando il Cd presso un notaio che, senza
entrare nel merito tecnico del contenuto, potrebbe certificarne la data di deposito.
In alternativa alla Ctu sono disponibili altri procedimenti previsti dall’art. 696bis c.p.c. (ATP – Accertamento tecnico preventivo e CTP – Consulenza Tecnica Preventiva) che, con tempi molto rapidi, possono intervenire su sistemi, programmi e reti di comunicazione ancora attuali ed operativi.
Il consiglio principale, comunque, resta quello di andare in causa solo se si è in grado di produrre prove tecniche sicure e non contestabili, a meno che il fine effettivo sia di tirare per le lunghe il procedimento, usando i tempi della giustizia per non pagare. E’ una circostanza che purtroppo spesso si verifica.

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